Legge di stabilità 2015 - No ad affidamenti diretti per Coop. Sociali di Tipo B Stampa

La presente per comunicarVi che nella Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), sono state introdotte alcune modifiche alla legge n. 381 del 1991 istitutiva delle Cooperative Sociali.

In particolare, tali modifiche, riguardano il testo dell’art. 5, comma 1 della citata legge che prevedeva che “gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)[1], per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”.

Il Nuovo testo della norma, modificata dal comma 610 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), infatti, prevede che: “al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza».

In base a tale norma, dunque, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti ad esse assimilati, non potranno più effettuare affidamenti diretti alle Cooperative Sociali di Tipo “B” dovendo ricorrere a iter di scelta basati su criteri comparativi di più offerte.

In breve forniremo ulteriori delucidazioni sulla norma in questione e sulle implicazioni della medesima sull’attività delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Nel frattempo, siamo a Vs, disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere.



[1] Le cooperative Sociali di Inserimento Lavorativo